Le nuove regole per saldi e sconti
Dal 1° luglio la tutela dei consumatori in caso di vendite promozionali (saldi o sconti) si è fatta più stringente.
Grazie a una direttiva dell’Unione europea sono stati, infatti, introdotti nuovi obblighi a carico del venditore. Anzitutto quello di indicare il prezzo di vendita più basso proposto nei 30 giorni precedenti a quello dell’annuncio di sconto o di riduzione del prezzo. Per i beni immessi sul mercato da meno di un mese, va indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento, con la sola eccezione dei «prezzi di lancio». Inoltre, se la consumatrice o il consumatore ci ripensa, il cosiddetto termine di recesso (ampliato ai 30 giorni, entro i quali occorre restituire la merce) si applica anche ai contratti stipulati con visite a domicilio «non richieste» o nei tipici viaggi in pullman organizzati con annesse promozioni in diretta.
Nel caso di violazioni al Codice del consumo verranno applicate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ai rivenditori le norme che prevedono sanzioni fino a 10 milioni di euro o/e fino al 4 per cento del fatturato.
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di Savio